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ISTRUZIONI |
Conoscere
e difendere i nostri diritti: "LE SCHEDE" di Adiconsum
Piemonte, facili da consultare |
Dal
1° luglio 1994 le polizze rc auto
sono state liberalizzate, ciò significa che ogni compagnia
ha il potere di definire autonomamente proprie regole e tariffe.
Qualora si decida di cambiare Compagnia Assicurativa bisogna tenere
presente che si ha diritto a farsi rilasciare dalla stessa l’attestato
di rischio, ossia il documento che attesta la propria collocazione
nella scala di rischio maturata nel corso degli anni sulla base
degli incidenti occorsi: presentando tale attestato alla nuova Compagnia,
si verrà collocati nella propria classe di merito. L’attestato
dura un ano trascorso il quale si sarà collocati in classe
14 in occasione di nuova stipula.
In
caso di sinistro, la legge 990/69 prevede in primo luogo l’obbligo
di inviare la richiesta di risarcimento tramite racc. r/r alla Compagnia
che garantisce la responsabilità civile auto del veicolo
causa del sinistro ed al suo proprietario. E’ importante che
nella lettera siano esattamente riportati i dati raccolti al momento
dell’incidente e la dinamica dello stesso nonché il
luogo dove il veicolo danneggiato è a disposizione del perito
per la stima del danno.
Subito
dopo il sinistro, la cosa migliore è comunque l’utilizzo
dell’apposito modulo blu CID, in mancanza è essenziale:
fare denuncia alla propria assicurazione; annotare nome cognome
del proprietario o del conducente, tipo e targa del veicolo coinvolto,
compagnia e agenzia presso le quali il veicolo coinvolto è
assicurato, giorno ora e luogo del sinistro ed eventuali testimoni;
se il sinistro è grave e controverso è bene avvertire
le Autorità competenti; se vi sono lesioni è necessario
recarsi entro 24 ore al Pronto Soccorso o dal proprio medico curante.
Se vi sono stati solo danni a cose, al ricevimento della richiesta
di risarcimento la Compagnia ha 60 gg di tempo per attivarsi.
Si
tenga presente che il danno materiale risarcibile non copre solo
il ripristino di carrozzeria e parti meccaniche ma anche la svalutazione
del mezzo, il mancato godimento dello stesso nel periodo di tempo
in cui non se ne può disporre il fermo tecnico.
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