ISTRUZIONI
Conoscere e difendere i nostri diritti: "LE SCHEDE" di Adiconsum Piemonte, facili da consultare

Dal 1° luglio 1994 le polizze rc auto sono state liberalizzate, ciò significa che ogni compagnia ha il potere di definire autonomamente proprie regole e tariffe.
Qualora si decida di cambiare Compagnia Assicurativa bisogna tenere presente che si ha diritto a farsi rilasciare dalla stessa l’attestato di rischio, ossia il documento che attesta la propria collocazione nella scala di rischio maturata nel corso degli anni sulla base degli incidenti occorsi: presentando tale attestato alla nuova Compagnia, si verrà collocati nella propria classe di merito. L’attestato dura un ano trascorso il quale si sarà collocati in classe 14 in occasione di nuova stipula.

In caso di sinistro, la legge 990/69 prevede in primo luogo l’obbligo di inviare la richiesta di risarcimento tramite racc. r/r alla Compagnia che garantisce la responsabilità civile auto del veicolo causa del sinistro ed al suo proprietario. E’ importante che nella lettera siano esattamente riportati i dati raccolti al momento dell’incidente e la dinamica dello stesso nonché il luogo dove il veicolo danneggiato è a disposizione del perito per la stima del danno.

Subito dopo il sinistro, la cosa migliore è comunque l’utilizzo dell’apposito modulo blu CID, in mancanza è essenziale: fare denuncia alla propria assicurazione; annotare nome cognome del proprietario o del conducente, tipo e targa del veicolo coinvolto, compagnia e agenzia presso le quali il veicolo coinvolto è assicurato, giorno ora e luogo del sinistro ed eventuali testimoni; se il sinistro è grave e controverso è bene avvertire le Autorità competenti; se vi sono lesioni è necessario recarsi entro 24 ore al Pronto Soccorso o dal proprio medico curante. Se vi sono stati solo danni a cose, al ricevimento della richiesta di risarcimento la Compagnia ha 60 gg di tempo per attivarsi.

Si tenga presente che il danno materiale risarcibile non copre solo il ripristino di carrozzeria e parti meccaniche ma anche la svalutazione del mezzo, il mancato godimento dello stesso nel periodo di tempo in cui non se ne può disporre il fermo tecnico.