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Conoscere
e difendere i nostri diritti: "LE SCHEDE" di Adiconsum
Piemonte, facili da consultare |
Gli
atti piu' importanti che bisogna effettuare nella compra-vendita
di un immobile sono due:
- il
contratto preliminare, detto anche compromesso di vendita;
- l'atto
di compravendita dell'immobile vero e proprio, ossia il rogito
notarile.
PROPOSTA D'ACQUISTO
La
proposta d'acquisto, riguarda i rapporti tra agenzia e compratore.
Consiste
in un atto indirizzato al proprietario dell'immobile posto in vendita
che obbliga il futuro acquirente all'acquisto del bene a determinate
condizioni. Il modulo, che viene sottoposto dalle agenzie ai loro
clienti, potenziali acquirenti, contiene, oltre alla proposta di
acquisto sopra definita, anche dei precisi impegni tra agenzia e
cliente. Si tratta, pertanto, di un modulo dal duplice aspetto giuridico
per il potenziale acquirente: precontrattuale nei confronti del
proprietario dell'immobile; contrattuale nei confronti dell'agenzia.
E'
bene che sia specificato il termine (meglio se breve: non superiore
ai 15 giorni) entro il quale il proprietario deve comunicare se
intende o meno accettare la proposta di acquisto del suo immobile.
Si consiglia, altresi', di indicare il termine (anch'esso breve)
entro il quale deve avvenire la restituzione della somma infruttifera
(versata al momento della firma della proposta d'acquisto) nel caso
di mancata accettazione della proposta stessa. Evitare, invece,
le proposte di acquisto irrevocabili, quelle proposte cioe' che
non consentono al cliente, una volta che abbia firmato il modulo,
alcuna possibilita' di ripensamento, a meno che non paghi all'agenzia
una somma, come penalita'. Fare attenzione, pertanto, che nel modulo
sia fissato un termine temporale di validita' della proposta (ad
esempio 30 giorni). Si dovrebbe cercare di determinare la durata
della proposta sulla base dell'impegno da parte dell'agenzia di
arrivare al contratto preliminare.
CONTRATTO PRELIMINARE
Il
contratto preliminare (comunemente noto anche come "compromesso
di vendita"), deve chiaramente indicare le modalita' del contratto
definitivo di compravendita. Alla sua firma l'acquirente e' tenuto
a versare una somma (per lo piu' a titolo di caparra confirmatoria),
pari al 20-25% del valore dell'immobile. Per quanto attiene alla
quota restante, questa puo' essere versata in piu' rate, fino al
saldo che deve comunque avvenire al momento del rogito notarile.
E'
importante ricordare che, laddove la somma versata sia una caparra,
essa impegna chi la versa e chi la riceve alla stipulazione del
successivo atto di compravendita. Pertanto, se colui che ha dato
la caparra non volesse piu' comprare l'immobile, il venditore ha
diritto a trattenere la somma come caparra. Se, invece, e' il proprietario
che non vuole piu' vendere, chi ha versato la somma ha diritto ad
avere indietro una somma pari al doppio della caparra stessa. Il
diritto a trattenere la caparra, o a pretendere il doppio di questa
e' riconosciuto dalla legge. L'interessato all'acquisto (o alla
vendita) ha facolta', altresi', di rivolgersi al giudice, chiedendo,
se lo preferisce, che il contratto venga portato a termine; oppure
che venga sciolto con il riconoscimento di un maggior danno rispetto
all'ammontare della caparra.
Generalmente
dal momento della stipulazione del compromesso al rogito passano
alcuni mesi, da un minimo di 3-4 fino ad arrivare ai 10.
Un
contratto preliminare non ha un contenuto preciso e predeterminato.
E' importante, tuttavia, che siano riportati i seguenti elementi:
costo
dell'immobile e modalita' di pagamento;
la
presenza (o meno) di un mutuo;
determinazione
dei tempi di consegna delle chiavi dell'immobile (di solito la consegna
avviene al momento del rogito);
dichiarazione
del proprietario sull'inesistenza di servitu', ipoteche, ed altre
pendenze, che possano pregiudicare la piena disponibilita' dell'immobile;
dichiarazione
del proprietario sull'assenza di irregolarita' edilizie;
dichiarazione
del proprietario sulla regolarita' fiscale dell'immobile;
cartografia
dettagliata dell'appartamento;
data
del rogito e scelta del notaio;
penali
sul rispetto dei termini contrattuali.
Bisogna ricordare, inoltre, che qualora sull'immobile oggetto della
compravendita sia ancora pendente un mutuo, e' bene che questo problema
sia considerato e chiarito al momento stesso della stipula del compromesso.
In questo caso, il venditore ha l'obbligo di provvedere alla cancellazione
del vecchio mutuo prima del rogito, cosi' da permettere al compratore
di ottenere il proprio.
Un
consiglio e' quello di registrare il compromesso presso la Conservatoria
dei Registri Immobiliari, al fine di evitare possibili scorrettezze
da parte del mediatore o del proprietario stesso dell'immobile.
Caso tipico e' la vendita dell'immobile ad una terza persona, nonostante
sia stato sottoscritto un contratto preliminare, qualora questa
terza persona abbia offerto un prezzo piu' alto del precedente acquirente.
Per
chiarezza espositiva, ricordiamo le recenti innovazioni legislative
relative alla trascrizione del contratto preliminare. Il legislatore,
innovando le precedenti previsioni codicistiche, tramite la legge
30/1997, tramite la quale ha aggiunto al nostro codice civile l’art.2645
bis, ha previsto, tramite la possibilità di trascrizione
del contratto preliminare, una disciplina maggiormente di favore
per l’acquirente, il quale, almeno in parte, sarà maggiormente
salvaguardato verso atti o fatti illeciti contrattualmente",
da parte del venditore.
ROGITO
Il
rogito e' il secondo atto fondamentale, e rappresenta l'atto di
compravendita vero e proprio, redatto da un notaio, scelto dal compratore.
Se
il compratore ha diritto di scegliere il notaio, sullo stesso ricade,
tuttavia, l'obbligo di pagare le spese notarili, le quali possono
variare sensibilmente a seconda del valore dell'immobile.
Il
rogito conclude definitivamente l'iter della compravendita, ed e'
da quel momento che la proprieta' dell'immobile passa dal vecchio
al nuovo proprietario.
Per
quanto riguarda il contenuto del rogito notarile, e' opportuno che
esso riporti:
le
clausole contenute nel contratto preliminare, integrate se del caso
da ulteriori precisazioni (consigliate ad esempio, dal notaio di
fiducia);
l'esatto
importo versato per l'acquisto dell'immobile (e comunque non inferiore
a quello della rendita catastale moltiplicata per 100), al fine
di evitare eventuali accertamenti da parte degli uffici tributari
preposti al controllo.
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