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L'ASSEGNO
BANCARIO
Anche l ’assegno cambia look
Non ci riferiamo solo al fatto che adesso l ’importo
sugli assegni deve essere riportato in euro e quindi vanno trascritti
anche i centesimi dopo la virgola,ma alla nuova disciplina sugli
assegni e alla costituzione della nuova Centrale d ’allarme
interbancaria.Tali novità hanno indotto l ’Associazione
bancaria italiana ad elaborare e diffondere in collaborazione con
le associazioni consumatori una piccola “Guida all ’assegno
” che qui brevemente riassumiamo. L ’assegno bancario
è stato il primo strumento di pagamento diverso dal denaro
contante;può quindi essere definito a ragione come il precursore
dei suoi parenti più moderni:il bancomat e le carte di credito.Ma
le cose cambiano ed anche nel campo dell ’assegno si registrano
alcune novità che non possono essere ignorate.
Che cos ’è l ’assegno bancario?
È uno strumento di pagamento a vista che
può emettere solo chi è titolare di un conto corrente
presso un istituto di credito.Condizioni sine qua non per l ’emissione
di un assegno sono l ’autorizzazione della banca ad emettere
assegni e la disponibilità di denaro sul proprio conto corrente.L
’assegno bancario è un modulo standardizzato prestampato
contenuto in appositi libretti che vengono rilasciati dalla banca
su richiesta del correntista.
L ’assegno porta già stampati alcuni
dati:la denominazione di assegno bancario,il nome della banca che
provvederà al pagamento;il luogo di pagamento;le coordinate
bancarie (CAB,ABI,…).
Altri dati devono invece essere apposti dal correntista.Alcuni
di questi come la data e il luogo di emissione,l ’importo
e la firma del correntista sono obbligatori,pena la nullità
dell ’atto.L ’altro dato e cioè il nome del beneficiario
può non essere riportato:in questo caso l ’assegno
viene detto “in bianco ”,in caso contrario “all
’ordine ”.Chi emette un assegno viene definito “traente
”,colui che lo riceve “beneficiario ”o “prenditore
”,mentre col termine di “trattario ”si indica
l ’istituto di credito presso il quale il traente ha il proprio
conto corrente. Il beneficiario di un assegno può essere
anche lo stesso correntista (o “traente ”):in questo
caso nello spazio riservato all ’iscrizione del nome e cognome
del beneficiario,si dovrà scrivere il proprio nome e cognome,oppure
“a me stesso ”o “a me medesimo ”,oppure
“m.m.”.
Che cos ’è la girata?
L ’assegno presenta due facciate:una con tutti
i dati prestampati e un ’altra (il retro)con la sola scritta
GIRATE. Se il beneficiario vuole incassare un normale assegno non
deve fare altro che recarsi presso la banca e apporre la propria
firma sotto la scritta GIRATE.Questa operazione è detta “Girata
in bianco ”.Se invece il beneficiario vuole utilizzare l ’assegno
per pagare un ’altra persona,deve far precedere la propria
firma sotto GIRATE con la seguente scritta “Per me pagate
a Mario Rossi ”.Questa operazione è detta “Girata
piena ” e può essere ripetuta più volte.
Due assegni “particolari ”
•L ’assegno “non trasferibile
”.
Per essere sicuri che il beneficiario sia l ’unico
ad incassare l ’assegno è necessario scrivere sul retro
dell ’assegno sotto la scritta GIRATE “non trasferibile
”Se l ’assegno è di importo superiore a 10.329,14
euro (circa 20 milioni di vecchie lire),la dicitura “non trasferibile
” è obbligatoria..
•L ’assegno “circolare ”.
L ’assegno circolare può essere emesso
solo dalla banca dietro versamento in contante o mediante addebito
sul proprio conto corrente della somma da destinare al beneficiario.Non
è necessario che il richiedente abbia un rapporto diretto
con la banca presso cui chiede l ’emissione dell ’assegno.
L’assegno circolare è come tutti gli altri assegni
pagabile a vista e non può essere emesso senza il nome del
beneficiario.Secondo la normativa in vigore dal 29 dicembre u.s.è
obbligatorio emettere l ’assegno circolare quando l ’importo
è superiore a 12.500 euro.L ’assegno circolare deve
essere messo all ’incasso entro 30 gg.dalla data di emissione.
Le novità:il decreto legislativo 507/99
Tale decreto ha depenalizzato i casi di mancato
pagamento, prima configurati come reati,in illeciti amministrativi.In
caso di impossibilità della banca ad effettuare il pagamento
per mancanza di denaro sul conto corrente del traente o per mancanza
di autorizzazione ad emettere assegni,oltre all ’applicazione
di sanzioni amministrative,la nuova normativa prevede la “revoca
di sistema ” per sei ((6)mesi con le seguenti conseguenze:
•divieto di emettere assegni presso qualsiasi
banca o ufficio postale;
•iscrizione nella Centrale d ’Allarme
Interbancaria (CAI),un archivio informatizzato presso la Banca d
’Italia (vedi box).
Per agire contro il traente o i giranti è
necessario che il beneficiario porti all ’incasso l ’assegno
entro i termini stabiliti dalla legge (8 gg.se l ’assegno
è su piazza cioè emesso da una banca presente nello
stesso Comune,oppure 15gg.se l ’assegno è “fuori
piazza ”).In caso di scoperto,la banca si rivolge al notaio
per la “levata del protesto ”un atto formale con cui
si dichiara la mancanza del pagamento. ’assegno viene così
iscritto nel Bollettino dei protesti della Camera di commercio.
Il protesto non serve se l ’assegno ha la
girata in bianco.
Alcuni consigli per emettere l ’assegno in
modo corretto
•È consigliabile intestare sempre un
assegno per evitare che, in caso di smarrimento o furto,possa essere
incassato da qualcun altro.
•È bene compilare l ’assegno
in ogni sua parte;in caso contrario potrebbe non essere pagato.
•È preferibile portare l’assegno
all’incasso entro i termini di presentazione (8gg.se l' assegno
è pagabile nello stesso Comune in cui è stato emesso;15
gg.se pagabile in un altro Comune).
•È fondamentale che l ’assegno
sia integro;se presenta lo spigolo superiore sinistro tagliato non
può circolare.
•Attenzione all ’assegno con la “girata
in bianco ”. Se si smarrisce potrebbe essere incassato da
chiunque ne entri in possesso.
La Centrale d ’Allarme Interbancaria (CAI)
Si tratta di un archivio informatizzato entrato
in vigore lo scorso 4 giugno che contiene:
•i nominativi di coloro che hanno emesso assegni
bancari o postali senza autorizzazione o sprovvisti della copertura
finanziaria anche parziale;
•i dati degli assegni di cui sopra;
•i dati degli assegni non restituiti alle
banche o alle poste dopo la
revoca dell ’autorizzazione;
•i dati degli assegni di cui è stato
denunciato il furto o lo
smarrimento;
•i nominativi dei titolari delle carte di
pagamento o revocate,
smarrite o rubate;
•i dati delle suddette carte;
•le sanzioni amministrative e penali irrogate.
L ’importanza della CAI risiede nella sua
consultabilità da parte di tutte le banche.
E l ’assegno “post-datato ”?
Era ed è illegale emettere assegni postdatati.Se
questi vengono portati all ’incasso prima della data e risultano
coperti (cioè c ’è disponibilità di denaro
sul conto corrente di chi lo ha emesso),la banca deve pagare l ’assegno
e deve denunciare all ’Ufficio del registro chi lo ha emesso
per evasione dell ’imposta di bollo (D.P.R. 642/72).Se l ’assegno
risulta scoperto il decreto 507/99 non configura più il fatto
come reato penale,obbligando l ’emittente al pagamento di
sanzioni amministrative diversificate:da 516 a 3098 euro per l ’assegno
scoperto fino a 10329,14 euro,da 1032 a 6197 euro se l ’assegno
è superiore a 10329,14 euro.Se l ’emittente non onora
il pagamento entro 60gg.,interviene il prefetto che notifica la
violazione all ’interessato entro 90 gg..Se il pagamento viene
effettuato entro i 60 gg.,non vengono applicate né le sanzioni,né
il protesto,ma gli interessi di mora,la penale del 10%e le eventuali
spese amministrative
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