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L'ASSEGNO BANCARIO

Anche l ’assegno cambia look

Non ci riferiamo solo al fatto che adesso l ’importo sugli assegni deve essere riportato in euro e quindi vanno trascritti anche i centesimi dopo la virgola,ma alla nuova disciplina sugli assegni e alla costituzione della nuova Centrale d ’allarme interbancaria.Tali novità hanno indotto l ’Associazione bancaria italiana ad elaborare e diffondere in collaborazione con le associazioni consumatori una piccola “Guida all ’assegno ” che qui brevemente riassumiamo. L ’assegno bancario è stato il primo strumento di pagamento diverso dal denaro contante;può quindi essere definito a ragione come il precursore dei suoi parenti più moderni:il bancomat e le carte di credito.Ma le cose cambiano ed anche nel campo dell ’assegno si registrano alcune novità che non possono essere ignorate.

Che cos ’è l ’assegno bancario?

È uno strumento di pagamento a vista che può emettere solo chi è titolare di un conto corrente presso un istituto di credito.Condizioni sine qua non per l ’emissione di un assegno sono l ’autorizzazione della banca ad emettere assegni e la disponibilità di denaro sul proprio conto corrente.L ’assegno bancario è un modulo standardizzato prestampato contenuto in appositi libretti che vengono rilasciati dalla banca su richiesta del correntista.

L ’assegno porta già stampati alcuni dati:la denominazione di assegno bancario,il nome della banca che provvederà al pagamento;il luogo di pagamento;le coordinate bancarie (CAB,ABI,…).

Altri dati devono invece essere apposti dal correntista.Alcuni di questi come la data e il luogo di emissione,l ’importo e la firma del correntista sono obbligatori,pena la nullità dell ’atto.L ’altro dato e cioè il nome del beneficiario può non essere riportato:in questo caso l ’assegno viene detto “in bianco ”,in caso contrario “all ’ordine ”.Chi emette un assegno viene definito “traente ”,colui che lo riceve “beneficiario ”o “prenditore ”,mentre col termine di “trattario ”si indica l ’istituto di credito presso il quale il traente ha il proprio conto corrente. Il beneficiario di un assegno può essere anche lo stesso correntista (o “traente ”):in questo caso nello spazio riservato all ’iscrizione del nome e cognome del beneficiario,si dovrà scrivere il proprio nome e cognome,oppure “a me stesso ”o “a me medesimo ”,oppure “m.m.”.

Che cos ’è la girata?

L ’assegno presenta due facciate:una con tutti i dati prestampati e un ’altra (il retro)con la sola scritta GIRATE. Se il beneficiario vuole incassare un normale assegno non deve fare altro che recarsi presso la banca e apporre la propria firma sotto la scritta GIRATE.Questa operazione è detta “Girata in bianco ”.Se invece il beneficiario vuole utilizzare l ’assegno per pagare un ’altra persona,deve far precedere la propria firma sotto GIRATE con la seguente scritta “Per me pagate a Mario Rossi ”.Questa operazione è detta “Girata piena ” e può essere ripetuta più volte.

Due assegni “particolari ”

•L ’assegno “non trasferibile ”.

Per essere sicuri che il beneficiario sia l ’unico ad incassare l ’assegno è necessario scrivere sul retro dell ’assegno sotto la scritta GIRATE “non trasferibile ”Se l ’assegno è di importo superiore a 10.329,14 euro (circa 20 milioni di vecchie lire),la dicitura “non trasferibile ” è obbligatoria..

•L ’assegno “circolare ”.

L ’assegno circolare può essere emesso solo dalla banca dietro versamento in contante o mediante addebito sul proprio conto corrente della somma da destinare al beneficiario.Non è necessario che il richiedente abbia un rapporto diretto con la banca presso cui chiede l ’emissione dell ’assegno. L’assegno circolare è come tutti gli altri assegni pagabile a vista e non può essere emesso senza il nome del beneficiario.Secondo la normativa in vigore dal 29 dicembre u.s.è obbligatorio emettere l ’assegno circolare quando l ’importo è superiore a 12.500 euro.L ’assegno circolare deve essere messo all ’incasso entro 30 gg.dalla data di emissione.

Le novità:il decreto legislativo 507/99

Tale decreto ha depenalizzato i casi di mancato pagamento, prima configurati come reati,in illeciti amministrativi.In caso di impossibilità della banca ad effettuare il pagamento per mancanza di denaro sul conto corrente del traente o per mancanza di autorizzazione ad emettere assegni,oltre all ’applicazione di sanzioni amministrative,la nuova normativa prevede la “revoca di sistema ” per sei ((6)mesi con le seguenti conseguenze:

•divieto di emettere assegni presso qualsiasi banca o ufficio postale;

•iscrizione nella Centrale d ’Allarme Interbancaria (CAI),un archivio informatizzato presso la Banca d ’Italia (vedi box).

Per agire contro il traente o i giranti è necessario che il beneficiario porti all ’incasso l ’assegno entro i termini stabiliti dalla legge (8 gg.se l ’assegno è su piazza cioè emesso da una banca presente nello stesso Comune,oppure 15gg.se l ’assegno è “fuori piazza ”).In caso di scoperto,la banca si rivolge al notaio per la “levata del protesto ”un atto formale con cui si dichiara la mancanza del pagamento. ’assegno viene così iscritto nel Bollettino dei protesti della Camera di commercio.

Il protesto non serve se l ’assegno ha la girata in bianco.

Alcuni consigli per emettere l ’assegno in modo corretto

•È consigliabile intestare sempre un assegno per evitare che, in caso di smarrimento o furto,possa essere incassato da qualcun altro.

•È bene compilare l ’assegno in ogni sua parte;in caso contrario potrebbe non essere pagato.

•È preferibile portare l’assegno all’incasso entro i termini di presentazione (8gg.se l' assegno è pagabile nello stesso Comune in cui è stato emesso;15 gg.se pagabile in un altro Comune).

•È fondamentale che l ’assegno sia integro;se presenta lo spigolo superiore sinistro tagliato non può circolare.

•Attenzione all ’assegno con la “girata in bianco ”. Se si smarrisce potrebbe essere incassato da chiunque ne entri in possesso.

La Centrale d ’Allarme Interbancaria (CAI)

Si tratta di un archivio informatizzato entrato in vigore lo scorso 4 giugno che contiene:

•i nominativi di coloro che hanno emesso assegni bancari o postali senza autorizzazione o sprovvisti della copertura finanziaria anche parziale;

•i dati degli assegni di cui sopra;

•i dati degli assegni non restituiti alle banche o alle poste dopo la

revoca dell ’autorizzazione;

•i dati degli assegni di cui è stato denunciato il furto o lo

smarrimento;

•i nominativi dei titolari delle carte di pagamento o revocate,

smarrite o rubate;

•i dati delle suddette carte;

•le sanzioni amministrative e penali irrogate.

L ’importanza della CAI risiede nella sua consultabilità da parte di tutte le banche.

E l ’assegno “post-datato ”?

Era ed è illegale emettere assegni postdatati.Se questi vengono portati all ’incasso prima della data e risultano coperti (cioè c ’è disponibilità di denaro sul conto corrente di chi lo ha emesso),la banca deve pagare l ’assegno e deve denunciare all ’Ufficio del registro chi lo ha emesso per evasione dell ’imposta di bollo (D.P.R. 642/72).Se l ’assegno risulta scoperto il decreto 507/99 non configura più il fatto come reato penale,obbligando l ’emittente al pagamento di sanzioni amministrative diversificate:da 516 a 3098 euro per l ’assegno scoperto fino a 10329,14 euro,da 1032 a 6197 euro se l ’assegno è superiore a 10329,14 euro.Se l ’emittente non onora il pagamento entro 60gg.,interviene il prefetto che notifica la violazione all ’interessato entro 90 gg..Se il pagamento viene effettuato entro i 60 gg.,non vengono applicate né le sanzioni,né il protesto,ma gli interessi di mora,la penale del 10%e le eventuali spese amministrative