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BANCHE DATI DELLE FINANZIARIE: ATTENZIONE ALLE SPESE

La frequenza con cui le banche e le società finanziarie motivano la mancata concessione di un finanziamento personale o credito al consumo con l’inclusione del nominativo del richiedente in qualche banca dati che censisce i così detti cattivi pagatori, induce un sempre maggior numero di utenti a rivolgersi alle nostre sedi per chiedere ragione di tali comportamenti, convinti – spesso a ragione – di esservi stati erroneamente o abusivamente inseriti.

La genericità della risposta all’interrogazione della banca dati, in genere “cattivo pagatore” senza ulteriori dettagli, non consente di distinguere chi ha pagato con qualche giorno di ritardo, da chi non ha pagato affatto o ha integralmente pagato, dopo avere ottenuto l’applicazione a suo favore di precise norme di legge (ad esempio il 5° comma dell’art 124 del Testo Unico Bancario D.Lgs n 385/1993 per l’omessa indicazione del Taeg).

Ma si rilevano anche casi di vera e propria inclusione abusiva nelle banche dati.

In ogni caso, per conoscere se si è registrati e cosa risulta al proprio nome ed potere, eventualmente, esigere delle rettifiche, occorre dapprima interpellare tali banche dati, che sono più d’una.

La conseguenza è che, quando l’interrogante non risulta censito nei propri archivi, la banca dati ha diritto, a norma dell’art. 17 commi 7 e 8 del D.P.R. n. 501/98, di pretendere un rimborso spese fino a 10,33 €.

Forse perché le richieste si stanno facendo numerose, forse a fini dissuasivi, l’esercizio di tale facoltà si sta facendo concreto.

Consigliamo, quindi, tutte le volte che veniamo informati della presenza del nostro nome su una banca dati del genere in discorso, di farci dire con precisione il nome di tale banca e cosa risulta.

Questo permetterà di andare a colpo sicuro nella richiesta di informazioni, evitando perdite di tempo e di denaro nella consultazione di banche che non ci censiscono.