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BANCHE
DATI DELLE FINANZIARIE: ATTENZIONE ALLE SPESE
La
frequenza con cui le banche e le società finanziarie motivano
la mancata concessione di un finanziamento personale o credito al
consumo con l’inclusione del nominativo del richiedente in
qualche banca dati che censisce i così detti cattivi pagatori,
induce un sempre maggior numero di utenti a rivolgersi alle nostre
sedi per chiedere ragione di tali comportamenti, convinti –
spesso a ragione – di esservi stati erroneamente o abusivamente
inseriti.
La
genericità della risposta all’interrogazione della
banca dati, in genere “cattivo pagatore” senza ulteriori
dettagli, non consente di distinguere chi ha pagato con qualche
giorno di ritardo, da chi non ha pagato affatto o ha integralmente
pagato, dopo avere ottenuto l’applicazione a suo favore di
precise norme di legge (ad esempio il 5° comma dell’art
124 del Testo Unico Bancario D.Lgs n 385/1993 per l’omessa
indicazione del Taeg).
Ma
si rilevano anche casi di vera e propria inclusione abusiva nelle
banche dati.
In
ogni caso, per conoscere se si è registrati e cosa risulta
al proprio nome ed potere, eventualmente, esigere delle rettifiche,
occorre dapprima interpellare tali banche dati, che sono più
d’una.
La
conseguenza è che, quando l’interrogante non risulta
censito nei propri archivi, la banca dati ha diritto, a norma dell’art.
17 commi 7 e 8 del D.P.R. n. 501/98, di pretendere un rimborso spese
fino a 10,33 €.
Forse
perché le richieste si stanno facendo numerose, forse a fini
dissuasivi, l’esercizio di tale facoltà si sta facendo
concreto.
Consigliamo,
quindi, tutte le volte che veniamo informati della presenza del
nostro nome su una banca dati del genere in discorso, di farci dire
con precisione il nome di tale banca e cosa risulta.
Questo
permetterà di andare a colpo sicuro nella richiesta di informazioni,
evitando perdite di tempo e di denaro nella consultazione di banche
che non ci censiscono.
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