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ISTRUZIONI |
Conoscere
e difendere i nostri diritti: "LE SCHEDE" di Adiconsum
Piemonte, facili da consultare |
Per
l’acquisto dei beni o servizi destinati al consumo, un soggetto
può utilizzare i mezzi finanziari di cui dispone o può
ricorrere ad un finanziamento. La disciplina del credito
al consumo trova sede nel cd Testo Unico Bancario.
I contratti di credito al consumo devono essere stipulati in forma
scritta, e ove abbiano ad oggetto l’acquisto di determinati
beni o servizi devono indicare a pena di nullità: la descrizione
analitica del bene o servizio acquistato; il prezzo di acquisto
in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l’ammontare
dell’eventuale acconto; le condizioni per il trasferimento
della proprietà qualora ciò non avvenga immediatamente.
Si
consideri inoltre che nei formulari all’uopo predisposti dalle
società finanziarie vengono inserite numerose clausole vessatorie
che sono quindi inefficaci ove non siano state oggetto di trattativa
precedentemente alla stipula: così per esempio quelle che
stabiliscano come foro competente quello diverso dal luogo di residenza
o di domicilio eletto dal consumatore; quelle che privino il consumatore
del beneficio di un finanziamento, per estensione automatica della
decadenza indotta dalla mancata osservanza anche di uno solo dei
termini stabiliti; ma soprattutto quella che prevede la responsabilità
del cliente consumatore fino alla completa estinzione del finanziamento,
anche qualora abbia interrotto qualsiasi rapporto con il venditore.
Infatti, qualora successivamente all’erogazione del finanziamento
tra il venditore e il cliente intervengano accordi volti alla risoluzione,
anche parziale, del contratto di vendita, il venditore dovrà
corrispondere alla finanziaria la differenza pattuita.
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