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Conoscere e difendere i nostri diritti: "LE SCHEDE" di Adiconsum Piemonte, facili da consultare

Per l’acquisto dei beni o servizi destinati al consumo, un soggetto può utilizzare i mezzi finanziari di cui dispone o può ricorrere ad un finanziamento. La disciplina del credito al consumo trova sede nel cd Testo Unico Bancario. I contratti di credito al consumo devono essere stipulati in forma scritta, e ove abbiano ad oggetto l’acquisto di determinati beni o servizi devono indicare a pena di nullità: la descrizione analitica del bene o servizio acquistato; il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l’ammontare dell’eventuale acconto; le condizioni per il trasferimento della proprietà qualora ciò non avvenga immediatamente.

Si consideri inoltre che nei formulari all’uopo predisposti dalle società finanziarie vengono inserite numerose clausole vessatorie che sono quindi inefficaci ove non siano state oggetto di trattativa precedentemente alla stipula: così per esempio quelle che stabiliscano come foro competente quello diverso dal luogo di residenza o di domicilio eletto dal consumatore; quelle che privino il consumatore del beneficio di un finanziamento, per estensione automatica della decadenza indotta dalla mancata osservanza anche di uno solo dei termini stabiliti; ma soprattutto quella che prevede la responsabilità del cliente consumatore fino alla completa estinzione del finanziamento, anche qualora abbia interrotto qualsiasi rapporto con il venditore. Infatti, qualora successivamente all’erogazione del finanziamento tra il venditore e il cliente intervengano accordi volti alla risoluzione, anche parziale, del contratto di vendita, il venditore dovrà corrispondere alla finanziaria la differenza pattuita.