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ISTRUZIONI |
Conoscere
e difendere i nostri diritti: "LE SCHEDE" di Adiconsum
Piemonte, facili da consultare |
Il
difensore civico e' un organo che e' stato creato
con l'obiettivo di offrire un valido aiuto ai cittadini nei rapporti
con la pubblica amministrazione, garantendo l'imparzialita' ed il
buon funzionamento della pubblica amministrazione comunale e provinciale.
Egli puo', infatti, di propria iniziativa o dietro denuncia dell'interessato,
segnalare abusi,disfunzioni, carenze, ritardi dell'amministrazione
di cui quest'ultimo sia eventualmente rimasto vittima.
Questo
organo potrebbe rivelarsi un ottimo alleato del cittadino in caso
di contrasti con la pubblica amministrazione. Tra i poteri rientranti
nelle due funzioni e' compresa, infatti, quella di accedere agli
atti delle amministrazioni pubbliche presso le quali svolge il suo
ruolo.
Rivolgendosi
al difensore civico il singolo puo' ,pertanto , conoscere ad esempio
il contenuto di un atto amministrativo che lo riguardi oppure ottenere
una semplice informazione sull'attivita' degli uffici pubblici.
LEGISLAZIONE
ITALIANA
In
Italia questa figura e' stata introdotta a livello regionale e senza
alcuna disciplina statale, a partire dagli anni '70.
Dagli
inizi degli anni '80, il difensore civico e' stato istituito anche
in alcuni Comuni che di propria iniziativa hanno trasferito in ambito
locale l'istituto regionale (Piacenza, Bologna, Parma, Reggio Emilia,
Modena, Ravenna, Piombino, Pistoia e altre citta').
La
legge n. 142 dell'8 giugno 1990, relative all'ordinamento delle
autonomie locali, ha previsto all'art. 8, la figura del difensore
civico comunale e provinciale. Il dettato legislativo e' chiarissimo
nel prevedere che il difensore "svolge un ruolo di garante
dell'imparzialita' e del buon andamento della pubblica amministrazione
(...) segnalando anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni,
le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini"
(art. 8 comma 1).
L'istituzione
del difensore civico e' tutt'ora facoltativa ed e' eventualmente
prevista nello statuto del Comune o della Provincia (i relativi
Consigli). E' comunque sempre lo statuto che disciplina le modalita'
di elezione, le competenze ed i mezzi del difensore, nonche' i suoi
rapporti con il Consiglio comunale o provinciale.
COME FUNZIONA
Il
difensore, investito dal cittadino del caso al quale non e' opponibile
il segreto d'ufficio, puo' chiedere, allo stesso, innanzitutto la
documentazione necessaria. Dopo aver svolto un'istruttoria, qualora
ritenga fondato il reclamo, contatta il responsabile fissandogli
un termine per adempiere.
In
caso di inottemperanza, il difensore provvede ad informare il "responsabile
del procedimento", del settore inadempiente, la giunta e il
consiglio regionale e puo', altresi', chiedere l'avvio di un procedimento
disciplinare.
Il
ruolo del difensore civico e' dunque quello di intermediario tra
la pubblica amministrazione ed i cittadini, soprattutto quelli socialmente
piu' deboli: in quest'ultima direzione e' da segnalare, tra l’altro,
l'estensione della tutela del difensore in favore degli immigrati
extracomunitari nella regione Toscana con la legge regionale n.
22 del 1990.
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