ISTRUZIONI
Conoscere e difendere i nostri diritti: "LE SCHEDE" di Adiconsum Piemonte, facili da consultare

Il difensore civico e' un organo che e' stato creato con l'obiettivo di offrire un valido aiuto ai cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione, garantendo l'imparzialita' ed il buon funzionamento della pubblica amministrazione comunale e provinciale. Egli puo', infatti, di propria iniziativa o dietro denuncia dell'interessato, segnalare abusi,disfunzioni, carenze, ritardi dell'amministrazione di cui quest'ultimo sia eventualmente rimasto vittima.

Questo organo potrebbe rivelarsi un ottimo alleato del cittadino in caso di contrasti con la pubblica amministrazione. Tra i poteri rientranti nelle due funzioni e' compresa, infatti, quella di accedere agli atti delle amministrazioni pubbliche presso le quali svolge il suo ruolo.

Rivolgendosi al difensore civico il singolo puo' ,pertanto , conoscere ad esempio il contenuto di un atto amministrativo che lo riguardi oppure ottenere una semplice informazione sull'attivita' degli uffici pubblici.

LEGISLAZIONE ITALIANA

In Italia questa figura e' stata introdotta a livello regionale e senza alcuna disciplina statale, a partire dagli anni '70.

Dagli inizi degli anni '80, il difensore civico e' stato istituito anche in alcuni Comuni che di propria iniziativa hanno trasferito in ambito locale l'istituto regionale (Piacenza, Bologna, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ravenna, Piombino, Pistoia e altre citta').

La legge n. 142 dell'8 giugno 1990, relative all'ordinamento delle autonomie locali, ha previsto all'art. 8, la figura del difensore civico comunale e provinciale. Il dettato legislativo e' chiarissimo nel prevedere che il difensore "svolge un ruolo di garante dell'imparzialita' e del buon andamento della pubblica amministrazione (...) segnalando anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini" (art. 8 comma 1).

L'istituzione del difensore civico e' tutt'ora facoltativa ed e' eventualmente prevista nello statuto del Comune o della Provincia (i relativi Consigli). E' comunque sempre lo statuto che disciplina le modalita' di elezione, le competenze ed i mezzi del difensore, nonche' i suoi rapporti con il Consiglio comunale o provinciale.


COME FUNZIONA

Il difensore, investito dal cittadino del caso al quale non e' opponibile il segreto d'ufficio, puo' chiedere, allo stesso, innanzitutto la documentazione necessaria. Dopo aver svolto un'istruttoria, qualora ritenga fondato il reclamo, contatta il responsabile fissandogli un termine per adempiere.

In caso di inottemperanza, il difensore provvede ad informare il "responsabile del procedimento", del settore inadempiente, la giunta e il consiglio regionale e puo', altresi', chiedere l'avvio di un procedimento disciplinare.

Il ruolo del difensore civico e' dunque quello di intermediario tra la pubblica amministrazione ed i cittadini, soprattutto quelli socialmente piu' deboli: in quest'ultima direzione e' da segnalare, tra l’altro, l'estensione della tutela del difensore in favore degli immigrati extracomunitari nella regione Toscana con la legge regionale n. 22 del 1990.