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e difendere i nostri diritti: "LE SCHEDE" di Adiconsum
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IL
CONTRATTO DI AFFITTO
La
legge 431 del 1998 che regola il settore delle case in affitto consente
soltanto 4 tipi di contratti:
1. contratto della durata di quattro anni, rinnovabile per altri
4 anni, con la possibilità per il proprietario di casa e
per chi prende l'appartamento in affitto di stabilire liberamente
il canone di affitto.
2. contratto della durata di tre anni, con un canone di affitto
più basso della media dei prezzi di mercato, definito applicando
accordi sindacali stipulati a livello comunale;
3. contratto transitorio che non può superare i diciotto
mesi di durata, regolato da accordi comunali fra i sindacati degli
inquilini e quelli della proprietà immobiliare;
4. contratto per studenti universitari sulla base di contratti tipo
stabiliti in accordi, nei Comuni sede di Università, fra
le Aziende per il diritto allo studio, le associazioni degli studenti,
i sindacati degli inquilini e quelli della proprietà immobiliare.
OBBLIGATORIETA' DEL CONTRATTO SCRITTO
I contratti
di affitto sono validi soltanto se sono scritti.
Se il proprietario dell'appartamento ti impone un contratto non
scritto per evadere il fisco, la legge ti consente di rivolgerti
al Giudice per far accertare e dichiarare un contratto di locazione
con un canone di affitto (in genere più basso) stabilito
in base ad accordi territoriali. Con la sentenza di condanna il
giudice imporrà al proprietario di restituirti le somme di
danaro incassate in eccedenza ed in nero.
OBBLIGATORIETA' DELLA REGISTRAZIONE
In
base alla legge tutti i contratti devono essere registrati. L'imposta
di registro è pari al due per cento annuo del canone. Di
questa imposta dovrai pagare soltanto la metà mentre il resto
dovrà essere pagato dal proprietario.
Se il contratto non viene registrato:
a) né tu né il proprietario potrete ottenere le agevolazioni
e le detrazioni fiscali previste dalla legge (sconto imposta registro,
detrazioni dalla denuncia dei redditi, ecc.)
b) nel caso di sfratto non potrai essere mandato via dall'appartamento
che occupi;
c) il proprietario, al di fuori del regolare contratto di affitto,
non potrà pretendere maggiorazioni ed integrazioni dell'affitto
stabilite con scritture private non registrate.
I patti contrari e vietati dalla legge
La legge consente di stabilire liberamente molti elementi del contratto
di affitto ma stabilisce anche delle regole la cui violazione produce
dei casi di nullità:
a) è nulla una durata del contratto inferiore ai quattro
anni per i contratti di tipo libero (n.1) e in-feriore ai tre anni
per quelli concertati (n.2);
b) è nulla ogni scrittura o ogni impegno che ti obblighi
a pagare un affitto superiore a quello indicato nel contratto scritto
e registrato;
c) è nulla ogni clausola che preveda un canone superiore
a quello definito negli accordi sindacali per i contratti concertati,
per quelli transitori relativi alle aree metropo-litane, e per quelli
per studenti;
d) è nulla ogni clausola che comporti un aggravio dei tuoi
obblighi economici, come l'accollo di lavori straordinari, penali,
interessi, deposito cauzionale eccedente le tre mensilità
ed improduttivo.
In tutti questi casi e nelle altre ipotesi di nullità è
possibile ricorrere al Giudice per richiedere una pronuncia che
accerti la nullità e condanni il proprietario alla restituzione
di quanto percepito in eccedenza.
IL
CONTRATTO 4ANNI+4ANNI
Questo
contratto, detto libero, ha il vantaggio di avere una durata più
lunga (4 anni + 4), ma non garantisce un canone di affitto con un
prezzo più basso e quindi presuppone una libera determinazione
del prezzo dell'affitto basata sulla trattativa tra te ed il proprietario
dell'appartamento.
Significa che il canone di affitto e le clausole stabilite rimangono
fermi per 8 anni, a meno che dopo i primi 4 anni il proprietario
abbia motivi di necessità abitativa (di tipo personale o
familiare), debba vendere l'immobile o debba effettuarvi ristrutturazioni.
Il proprietario, sulla base di questo contratto, non potrà
richiedere, se non è espressamente previsto, né l'aumento
Istat, né la percentuale di integrazione per eventuali lavori
urgenti di manutenzione straordinaria effettuati nel corso della
locazione.
Questo tipo di contratto non consente al proprietario di usufruire
delle agevolazioni fiscali che la legge prevede per il proprietario
che affitta a canone calmierato.
IL
CONTRATTO A CANONE CALMIERATO
E'
un contratto che dura 3 anni e che ha il vantaggio rappresentato
dal fatto che il canone di affitto e le altre condizioni contrattuali
non possono essere stabilite in una libera trattativa fra te ed
il proprietario dell'appartamento, ma devono conformarsi agli accordi
sindacali stabiliti a livello territoriale.
Questo contratto prevede delle agevolazioni fiscali e dei canoni
di affitto più bassi rispetto alla media.
Se alla prima scadenza non riesci ad accordarti con il proprietario
per ottenere un rinnovo del contratto, l'affitto prosegue per altri
due anni alle stesse condizioni, dandoti, quindi, la possibilità
di cercare un altro alloggio.
COME SI STABILISCE IL CANONE CALMIERATO
Il
canone è stabilito, per tutti i Comuni ad alta tensione abitativa,
nella trattativa territoriale tra le associazioni di categoria.
Ogni Comune è suddiviso in zone e per ogni zona viene determinata
nella contrattazione la fascia di oscillazione del canone. Il canone
effettivo di un alloggio potrà essere agevolmente ricavato,
in quanto negli accordi sono presenti una serie di elementi, (tipologia
dell'alloggio, condizioni di manutenzione, pertinenze, dotazione
di impianti e servizi) rapportati all'ambito delle zone di ubicazione
dell'immobile. Il canone così ricavato è un vero e
proprio canone legale e quindi ogni patto che stabilisca un affitto
eccedente questa misura è nullo e ti da diritto di ottenere
la restituzione delle somme pagate in eccedenza (in più).
La forma del contratto deve essere scritta e deve utilizzare obbligatoriamente
uno schema tipo di contratto allegato al Decreto Mini-steriale 5/3/99
e recepito dagli accordi territoriali.
DOVE
TROVARE I VALORI DEI CANONI DI AFFITTO
Le
tabelle con i valori stabiliti nella contrattazione ed i relativi
parametri per stabilire il canone effettivo si possono trovare presso
gli uffici del Comune o presso le sedi delle organizzazioni sindacali
degli inquilini e della proprietà.
LE CARATTERISTICHE PIU' IMPORTANTI DI QUESTO CONTRATTO
a)
rinnovo tacito in assenza di disdetta;
b) possibilità di recesso anticipato per l'inquilino;
c) Istat non superiore al 75%;
d) ricorso a una Commissione di conciliazione in caso di contrasti;
e) interessi legali sul deposito attualmente pari al 3 %;
f) richiamo agli accordi sulle spese condominiali;
g) una dettagliata descrizione sullo stato dell'alloggio e degli
impianti.
IL
CONTRATTO TRANSITORIO
I contratti
transitori spesso hanno rappresentato una scappatoia alle regole
e al fisco e una sostanziale situazione di svantaggio per molti
inquilini costretti a pagare canoni periodicamente aumentati in
assenza di garanzie legali e tutele. La nuova legge disciplina in
modo migliore questo tipo di contratti che non possono durare più
di diciotto mesi e che devono riguardare esigenze transitorie reali
o del proprietario o dell'inquilino espressamente indicate.
Il canone di affitto nelle aree metropolitane e in tutti i capoluoghi
di provincia non può superare quello stabilito negli accordi
territoriali del canale concertato.
I contratti di questo tipo, oltre che la forma scritta, devono utilizzare
obbligatoriamente uno schema tipo di contratto allegato al Decreto
mi-nisteriale 5/3/99 e recepito dagli accordi territoriali. Una
specifica garanzia contro le simulazioni ed i raggiri è data
dall'obbligo che ha il proprietario di riconfermare alla scadenza
del contratto i motivi di transitorietà. Se non lo fa il
contratto si trasforma in normale contratto quattro più quattro
a canone però calmierato.
Il contratto ha le stesse caratteristiche di quello cosiddetto libero.
IL
CONTRATTO PER STUDENTI FUORI SEDE
Questo
tipo di contratto ha una durata che non può superare 36 mesi.
Il contratto è automaticamente rinnovabile a vantaggio dello
studente-inquilino, nel senso che alla prima scadenza il proprietario
non può risolvere il contratto.
Il canone è definito negli accordi comunali fra le Aziende
per il diritto allo studio, le associazioni degli studenti, i sindacati
degli inquilini e quelli della proprietà immobiliare, che
dovranno tener conto anche della durata, della presenza del mobilio,
di particolari clausole e delle eventuali modalità di rilascio.
Il contratto oltre ad avere la forma scritta deve utilizzare obbligatoriamente
uno schema tipo di contratto allegato al Decreto mi-nisteriale 5/3/99
e recepito dagli accordi territoriali.
Il contratto ha le stesse caratteristiche del contratto cosiddetto
libero.
IL
SUBAFFITTO E IL COMODATO
Il
subaffitto totale dell'immobile e la cessione a terze persone del
contratto per farli subentrare come inquilini è vietato e
può essere motivo di sfratto con risoluzione per grave inadempienza
da parte del'inquilino che ha subaffittato. Il su-baffitto parziale,
invece, che consente ad altre persone l'utilizzo di parte dell'appartamento
mentre l'altra seguita ad essere utilizzata dall'inquilino principale
è consentito, salvo il caso in cui nel contratto si inserisca
una clausola che lo vieti espressamente. Nel caso di subaffitto
consentito l'inquilino ha l'onere di comunicare al locatore il nominativo
della persona del subconduttore, la durata del contratto ed i vani
subaffittati.
Il comodato è invece quel contratto che consente l'uso gratuito
di un alloggio e quindi, a differenza della locazione, non prevede
il pagamento di un affitto.
Quando il proprietario dell'appartamento ricorre ad un comodato
per aggirare gli obblighi fiscali, mentre tu paghi ugualmente l'affitto,
se sei in grado di provare il pagamento di un affitto regolare puoi
rivolgerti al Giudice per chiedere che venga accertata la locazione
e per ottenere la restituzione di tutte le somme pagate che eccedano
i canoni concordati negli accordi locali.
LE
REGOLE PER I CONTRATTI STIPULATI PRIMA DEL 30/12/98
La
legge 431/98 ha stabilito che ai contratti sorti prima del 30 dicembre
1998, per la loro intera durata, e ai giudizi in corso alla data
del 30 dicembre 1998, si applicano in via transitoria le vecchie
regole.
Sarà perciò possibile chiedere l'applicazione dell'equo
canone e la restituzione delle somme pagate illegittimamente sulla
base di fasulli contratti transitori, di inesistenti usi diversi,
di foresterie simulate, di affitto di posti letto o subaffitto di
stanze senza alcuna caratteristica alberghiera.
A
CARICO DEL PROPRIETARIO
Il
riscaldamento, le spese condominiali, l'obbligo dei lavori a carico
del proprietario
Sono a tuo carico il servizio di pulizia, la gestione corrente dell'ascensore,
l'acqua, l'energia elettrica delle parti comuni, la gestione corrente
del riscaldamento e la spesa per il portierato al 90%.
In ogni caso hai diritto a ottenere la distinta analitica delle
spese, a esaminare i documenti giustificativi delle spese e a partecipare
con diritto di voto all'assemblea sul riscaldamento.
Nei contratti può essere previsto il richiamo ad accordi
collettivi tra i sindacati degli inquilini e le associazioni della
proprietà per una diversa ripartizione delle spese.
Tutte le riparazioni necessarie, escluse quelle di piccola manutenzione
e di ordinaria manutenzione, sono a carico del proprietario che
ha una responsabilità per i difetti ed i guasti dell'immobile
e degli impianti (Codice Civile, articoli 1576, 1577, 1578, 1579,
1580, 1581).
LE
TRATTATIVE E LE AGENZIE
La
fase di trattative per la stipula o il rinnovo di un contratto di
locazione è molto importante dal momento che sono previsti
vari tipi di contratti che fanno riferimento oltre che alla legge
anche ad una serie di successivi atti normativi nei quali interviene
il ruolo dell'organizzazione sindacale degli inquilini: la convenzione
nazionale, i decreti del Governo che recepiscono la convenzione,
gli accordi e i contratti tipo territoriali.
C'é poi la necessità di conoscere ed essere informati
minuziosamente dei vantaggi fiscali e delle agevolazioni che un
tipo di contratto comporta rispetto ad un altro.
Per questi motivi la legge 431/98 ti offre la possibilità
di essere assistito nella stipula dei contratti da una organizzazione
sindacale. Questa assistenza anche se non è obbligatoria
è senza dubbio opportuna per districarsi nella legislazione
e all'interno degli accordi depositati.
Spesso nell'affitto di un appartamento ci si trova ad avere a che
fare con un agente immobiliare.
In questi casi occorre:
a) accertarsi che l'agente sia iscritto al ruolo dei mediatori presso
la Camera di Commercio;
b) pretendere che l'incarico di mediazione sia un vero e proprio
contratto;
c) verificare che nel contratto di mediazione non sia inserita alcuna
delle venti clausole vessatorie previste nella legge 52/96;
d) definire con precisione percentuale e modalità di pagamento
della provvigione (che non è dovuta se l'agente non è
iscritto al ruolo);
e) definire con precisione i costi di eventuali interventi aggiuntivi
(quali misurazioni di superfici, visure catastali, verifiche impianti).
SFRATTO E CESSAZIONE DEL CONTRATTO
Lo
sfratto è il provvedimento con cui il Giudice ordina all'inquilino
di riconsegnare e rilasciare l'appartamento. I tipi di provvedimento
esistenti sono 4:
1. Sfratto per finita locazione che avviene alla scadenza del contratto
(dopo otto anni per i contratti liberi, dopo cinque anni per i contratti
concertati, alle singole scadenze previste negli accordi locali
per i contratti transitori e per studenti);
2. Sfratto per necessità che avviene quando il proprietario
intende riutilizzare l'alloggio per i motivi di necessità
previsti dalla legge o per effettuare lavori tassativamente indicati
(dopo il primo quadriennio per i contratti liberi, dopo tre anni
per quelli concertati, non è prevista tale ipotesi per i
contratti brevi);
3. Sfratto per morosità nel caso di mancato pagamento del
canone di affitto. Se non paghi il canone di affitto, trascorsi
venti giorni dalla scadenza del pagamento, puoi subire un provvedimento
di sfratto per morosità a seguito di una intimazione di fronte
al Giudice. In presenza di difficoltà economiche puoi chiedere
al magistrato un termine per il pagamento dei canoni scaduti, termine
che il Giudice può accordare per un periodo non superiore
a novanta giorni.
4. Risoluzione per inadempimenti che riguarda una serie di casi
nei quali il Giudice, se accerta un grave inadempimento degli obblighi
contrattuali da parte tua (ad esempio abbandono dell'alloggio, subaffitto
se vietato, cam-bio d'uso non consentito, ecc.), emette una sentenza
che ordina il rilascio dell'appartamento.
LA PROROGA DELLO SFRATTO
Con
il provvedimento che ordina all'inquilino di rilasciare l'appartamento
il Giudice indica anche la data di rilascio.
Questa data non è prorogabile nei casi di necessità,
morosità e inadempienza contrattuale. La data può
essere, invece, prorogata per gli sfratti per finita locazione,
nei Comuni ad alta tensione abitativa e nei capoluoghi di provincia.
In questo caso puoi chiedere al Magistrato che fissi nuovamente
il termine di rilascio concedendo quindi una proroga che normalmente
non può superare i sei mesi ma in alcuni casi specifici di
bisogno sociale (anziani ultrasessantacinquenni, handicappati, disoccupati
e cassaintegrati, ecc.) può arrivare al termine lungo di
diciotto mesi. Alla domanda si deve allegare, oltre che le attestazioni
di reddito e sulla composizione familiare, ogni altro documento
utile ai fini della valutazione dello stato di bisogno e della necessità
della proroga.
RECESSO DAL CONTRATTO
Il
proprietario dell'appartamento per poter recedere dal contratto
deve attendere le relative scadenze inviando le disdette per necessità
o per finita locazione nei termini previsti.
L'inquilino,
invece, può recedere in anticipo alla scadenza del contratto
in due ipotesi:
1. se questa possibilità viene esplicitamente prevista ed
indicata in una clausola del contratto di locazione;
2. indipendentemente da quanto prevede il contratto c'è in
ogni caso la possibilità dell'inquilino di recedere dal contratto,
interrompendone gli effetti, in presenza di gravi motivi che possono
riguardare trasferimenti di lavoro, gravi situazioni familiari,
ecc.
In entrambi i casi dovrai dare preventivo avviso al proprietario,
normalmente nel termine dei sei mesi anche se il contratto può
indicare anche un termine minore.
ESECUZIONE DELLO SFRATTO
Esauriti
tutti i termini di proroga, dopo la data di fissazione del rilascio
stabilita dal Giudice, se l'inquilino non riconsegna l'immobile
il proprietario ha diritto ad eseguire forzatamente, con l'Ufficiale
Giudiziario e con l'ausilio della Forza pub-blica, il provvedimento.
Tuttavia possono eseguire gli sfratti solo i proprietari che dimostrino
di avere rispettato nel corso della locazione tutti gli adempimenti
imposti dalle normative fiscali.
Il proprietario prima di dare inizio all'esecuzione deve obbligatoriamente
inviare all'inquilino un atto di precetto; è all'interno
di tale atto che devono essere indicati:
a) gli estremi di registrazione del contratto,
b) gli estremi della denuncia ICI;
c) gli estremi della dichiarazione dei redditi contenente il reddito
ricavato dall'immobile;
d) gli estremi del versamento ICI.
L'inesistenza o l'inesattezza di questi dati, che costituiscono
condizione per l'esecuzione dello sfratto, impediscono l'esecuzione
stessa. Questo non solo se lo sfratto è per finita locazione
ma anche nei casi di sfratto per necessità, morosità,
inadempienza contrattuale.
L'inquilino che accerti la mancanza della dichiarazione o abbia
dubbi sulla veridicità della eventuale dichiarazione notificata
può opporsi all'esecuzione bloccando di fatto la procedura
di rilascio.
IL DIRITTO ALLA CSA E ALL'ABITAZIONE PUBBLICA
Centri di accoglienza.
Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative
che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative
ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni
di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale,
di scambi culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza
socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente.
Si può essere ospitati nei centri di accoglienza soltanto
per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia
personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in
cui vive lo straniero.
Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con
le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono
centri di accoglienza destinati ad ospitare cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano
temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle
proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. Il sindaco, quando
vengano individuate situazioni di emergenza, può disporre
l'alloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri non in regola
con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio
dello Stato, ferme restando le norme sull'allontanamento dal territorio
dello Stato degli stranieri in tali condizioni.
Alloggi sociali
Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi
sociali, collettivi o privati, predisposti, secondo i criteri previsti
dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli
stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato,
ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture
alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato,
aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione
alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa
del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.
Edilizia residenziale pubblica (case popolari)
Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente
soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che
esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o
di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità
con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente
predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso
alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia,
recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.
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