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Dal 30 aprile 2008 trova
piena applicazione il Dlgs n. 231 del 21 novembre 2007 che prevede, in
particolare:
- Assegni bancari, circolari, vaglia cambiari e
postali di importo pari o superiore a € 5.000,00 devono essere emessi con
la clausola “Non Trasferibile” e contenere il nome o la ragione
sociale del beneficiario.
Questi
titoli potranno essere presentati in banca per l’incasso solamente dal
beneficiario.
- Gli stessi titoli di credito, se emessi per
importo inferiore a € 5.000,00, possono anche essere emessi senza la
clausola “Non Trasferibile” e quindi essere girati.
Ma
ciascun girante, oltre alla firma , dovrà indicare il proprio codice fiscale,
altrimenti la girata è nulla.
Chi
riceve il titolo deve verificare che tutte le girate contengano il codice
fiscale del girante.
- Gli assegni emessi all’ordine proprio (a me
medesimo, a me stesso, e simili) possono essere presentati all’incasso dal
solo titolare del conto.
Dal
30 aprile le banche consegnano carnet di assegni con pre-stampata la clausola
“Non Trasferibile”.
Per
ottenere moduli di assegni senza tale clausola, occorre fare richiesta scritta
alla banca e pagare un bollo di € 1,50 per assegno, fermo restando che gli
assegni trasferibili dovranno essere di importo inferiore a 5.000,00 €.
Le
sanzioni previste sono:
§
per la
mancata indicazione della clausola di non trasferibilità fino al 40%
dell’importo
§
per la
mancata indicazione del codice fiscale nella girata, la nullità della stessa
Novità
per i libretti di risparmio al portatore
§
non
possono essere emessi per importo pari o superiore a € 5.000,00
§
se già
emessi in precedenza, occorre, entro il 30/06/2009
-
estinguerli, incassando il relativo importo
-
oppure trasformarli in nominativi
-
ovvero prelevare quanto necessario a ridurre il deposito al di sotto di
€ 5.000,00
Inoltre
il trasferimento a terzi del libretto al portatore impone la comunicazione alla
banca o alle poste dei dati identificativi del nuovo portatore del libretto.
Se
non lo si fa, come pure se non si regolarizzano nel termine indicato i libretti
esistenti si incorre in sanzioni pecuniarie variabili dal 20% al 40% del saldo
del libretto.
Sempre
dal 30 aprile il limite massimo per effettuare trasferimenti di contante tra
soggetti diversi è ridotto a 5.000,00 €. Somme superiori possono essere
trasferite unicamente tramite banche, poste italiane, istituti di moneta
elettronica.
Per il trasferimento tramite istituti di
trasferimento fondi il limite si riduce a 2.000,00 €.
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