Dal 30 aprile 2008 trova piena applicazione il Dlgs n. 231 del 21 novembre 2007 che prevede, in particolare:

  1. Assegni bancari, circolari, vaglia cambiari e postali di importo pari o superiore a € 5.000,00 devono essere emessi con la clausola “Non Trasferibile” e contenere il nome o la ragione sociale del beneficiario.

Questi titoli potranno essere presentati in banca per l’incasso solamente dal beneficiario.

  1. Gli stessi titoli di credito, se emessi per importo inferiore a € 5.000,00, possono anche essere emessi senza la clausola “Non Trasferibile” e quindi essere girati.

Ma ciascun girante, oltre alla firma , dovrà indicare il proprio codice fiscale, altrimenti la girata è nulla.

Chi riceve il titolo deve verificare che tutte le girate contengano il codice fiscale del girante.

  1. Gli assegni emessi all’ordine proprio (a me medesimo, a me stesso, e simili) possono essere presentati all’incasso dal solo titolare del conto.

Dal 30 aprile le banche consegnano carnet di assegni con pre-stampata la clausola “Non Trasferibile”.

Per ottenere moduli di assegni senza tale clausola, occorre fare richiesta scritta alla banca e pagare un bollo di € 1,50 per assegno, fermo restando che gli assegni trasferibili dovranno essere di importo inferiore a 5.000,00 €.

Le sanzioni previste sono:

§         per la mancata indicazione della clausola di non trasferibilità fino al 40% dell’importo

§         per la mancata indicazione del codice fiscale nella girata, la nullità della stessa

Novità per i libretti di risparmio al portatore

§         non possono essere emessi per importo pari o superiore a € 5.000,00

§         se già emessi in precedenza, occorre, entro il 30/06/2009

-                     estinguerli, incassando il relativo importo

-                     oppure trasformarli in nominativi

-                     ovvero prelevare quanto necessario a ridurre il deposito al di sotto di € 5.000,00

Inoltre il trasferimento a terzi del libretto al portatore impone la comunicazione alla banca o alle poste dei dati identificativi del nuovo portatore del libretto.

Se non lo si fa, come pure se non si regolarizzano nel termine indicato i libretti esistenti si incorre in sanzioni pecuniarie variabili dal 20% al 40% del saldo del libretto.

Sempre dal 30 aprile il limite massimo per effettuare trasferimenti di contante tra soggetti diversi è ridotto a 5.000,00 €. Somme superiori possono essere trasferite unicamente tramite banche, poste italiane, istituti di moneta elettronica.

Per il trasferimento tramite istituti di trasferimento fondi il limite si riduce a 2.000,00 €.