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Importante
accordo stragiudiziale tra Adiconsum,
Movimento Consumatori e TIM
sul piano tariffario TIM TUTTO COMPRESO
Adiconsum: “Raggiunto un importante accordo stragiudiziale in tema di
corrispettivi per il recesso e la trasparenza contrattuale”
A seguito della proposizione di una azione inibitoria presso il Tribunale di
Milano da parte del Movimento Consumatori con l’intervento di ADICONSUM, è
stato recentemente raggiunto un importante accordo transattivo migliorativo per
i diritti dei consumatori ed utenti. Ancora una volta, grazie all’intervento
delle Associazioni dei consumatori e la collaborazione delle imprese, i
consumatori potranno beneficiare di una maggiore tutela.
In virtù di detto accordo, Telecom Italia adotterà nuove condizioni generali
di contratto per il prodotto denominato “TIM Tutto Compreso 30, 60, 90 e
180 (Unlimited)”.
In particolare, è prevista una riduzione dei corrispettivi dovuti dal cliente
per la cessazione anticipata del contratto, rispetto a quelli ancora vigenti, di
€ 50,00 (euro cinquanta), così come risultanti dalle nuove tabelle allegate
al contratto. Inoltre, le clausole contrattuali sono state aggiornate per
migliorarne la piena trasparenza nei confronti della clientela.
Telecom Italia pubblicherà sul sito internet www.tim.it <http://www.tim.it/>
le nuove condizioni generali di contratto e le divulgherà presso la
propria rete di vendita, affinché i consumatori che ne facciano richiesta,
prima della conclusione dei contratti ne possano avere più agevole accesso.
Telecom Italia altresì informerà i clienti che abbiano aderito all’offerta “TIM
Tutto compreso 30, 60, 90 e 180 (Unlimited)” circa le nuove
condizioni generali di contratto convenute, tramite SMS.
Altresì i clienti che, prima dell’accordo tra Telecom Italia e le suddette
Associazioni, abbiano già esercitato la facoltà di recesso dai contratti “TIM
Tutto Compreso 30, 60, 90 e 180 (Unlimited)” potranno richiedere
davanti ai competenti organi conciliativi la trattazione della loro posizione in
conformità alle nuove condizioni contrattuali come rideterminate.
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