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Carte di Credito: se la firma è falsa non si addebitano gli ordini di pagamento

Il titolare si obbliga a pagare all’emittente tutti gli ordini di pagamento da lui sottoscritti, senza sollevare alcuna eccezione sul loro contenuto o sul loro importo. Così è scritto in tutti i contratti che ci vengono fatti sottoscrivere al momento del rilascio della carta di credito.

Sembrerebbe quindi pacifico, persino ovvio, che quando la firma apposta sulla memoria di spesa o ordini di pagamento o voucher non è quella del titolare della carta, perché utilizzata da qualcuno che l’ha rubata o rinvenuta smarrita, i relativi importi non possono essergli addebitati.

L’esperienza quotidiana ci dimostra che non è sempre così: molto spesso la banca o l’emittente la carta oppongono rifiuti o frappongono ostacoli a stornare dal conto del titolare della carta rubata o smarrita gli addebiti conseguenti al suo utilizzo fraudolento.

Tutti i giorni constatiamo che i controlli fatti nei negozi e supermercati quando paghiamo con carta di credito si limitano al passaggio nel validatore telefonico, con cui si accerta che , a quel momento, essa non risulta rubata, smarrita, bloccata ed ha ancora disponibilità. Dopo di chè ci viene restituita, prima ancora che abbiamo firmato l’ordine di pagamento, senza alcun controllo della firma. Così come non ci è mai capitato di assistere alla richiesta di un documento d’identità all’esibitore, anche quando l’importo pagato con la carta è rilevante.

Probabilmente questi controlli, che pure sono previsti dalle convenzioni che sottoscrivono i commercianti che accettano la carta di credito, comportano un impegno di tempo che non sono disposti a sopportare e che andrebbe ad aggiungersi alla commissione che devono retrocedere all’emittente. Avranno avuto adeguate manleve, in proposito, con apposite coperture assicurative.

E’ constatato che, quando si pretende lo storno degli ordini di pagamento a firma falsa o apocrifa ci si sente frapporre le scuse più incredibili ed inaccettabili: dalla tardività della denuncia di furto o smarrimento(ancorché fatta appena ci se ne accorge), alla custodia non accurata e diligente della carta, che sarebbe all’origine dello smarrimento o del furto, o anche la necessità di ritrovare la carta per potere dimostrare che la sottoscrizione dei voucher non è autografa, come se la banca non avesse altri esemplari della firma del titolare.

Si vuole in tutti i modi evitare di riaddebitare al commerciante, che ha incautamente accettato la carta, gli ordini di pagamento versati in conto; e questo malgrado sia chiaramente previsto dalla convenzione, quando la firma non è autografa.

Noi riteniamo, invece, che se si stornassero senza deroghe i documenti con firma falsa, si indurrebbero controlli più attenti, nell’interesse di tutti.

Non può passare inosservata la circostanza che, nel giro di poche ore dal furto o smarrimento, prima ancora che il titolare se ne renda conto e blocchi la carta, il malvivente riesca ad utilizzarla al limite dello spendibile, prosciugandone ogni disponibilità.

In questo quadro, dobbiamo constatare con favore che l’Ombudsman bancario, con un indirizzo costante da anni, emette pareri in netto contrasto con gli atteggiamenti di alcune banche ed emittenti carte lamentati sopra.

Ancora di recente, pronunciandosi su un reclamo proposto da un utente, con l’assistenza dell’Adiconsum di Alessandria, il quale si era accorto ed aveva denunciato il furto della carta due giorni dopo averlo subito – e, nel frattempo, il ladro l’aveva utilizzata per oltre 2 milioni di lire – ha riaffermato che “Poiché sulle memorie di spesa sono apposte firme che, oltre ad essere diverse fra loro, appaiono chiaramente difformi da quella della ricorrente, quale risulta dalla documentazione agli atti, il Collegio non ritiene opponibili alla ricorrente le operazioni in contestazione, dal momento che gli ordini di pagamento non sono riconducibili alla stessa.

In considerazione di quanto precede, il Collegio dichiara la banca tenuta……a stornare con buona valuta tutti i pagamenti in contestazione.”

Chi avesse la disavventura di smarrire o di essere derubato della carta di credito, si attivi immediatamente per la denuncia ed il blocco; se poi avrà problemi a fare stornare gli utilizzi fraudolenti, potrà trovare migliore ascolto presso l’Ombudsman bancario.

Per completezza d’informazione occorre ricordare la raccomandazione U.E. agli emittenti delle carte, di limitare a 150 € - salvo i casi di dolo o colpa grave – l’addebito al titolare della carta smarrita o rubata per utilizzi fraudolenti anteriori al la denuncia e blocco della stessa. Qualche emittente ha autonomamente fissato, per alcun tipologie di carte, un limite ancora più contenuto.