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Carte
di Credito: se la firma è falsa non si addebitano gli ordini
di pagamento
Il
titolare si obbliga a pagare all’emittente tutti gli ordini
di pagamento da lui sottoscritti, senza sollevare alcuna eccezione
sul loro contenuto o sul loro importo. Così è scritto
in tutti i contratti che ci vengono fatti sottoscrivere al momento
del rilascio della carta di credito.
Sembrerebbe
quindi pacifico, persino ovvio, che quando la firma apposta sulla
memoria di spesa o ordini di pagamento o voucher non è quella
del titolare della carta, perché utilizzata da qualcuno che
l’ha rubata o rinvenuta smarrita, i relativi importi non possono
essergli addebitati.
L’esperienza
quotidiana ci dimostra che non è sempre così: molto
spesso la banca o l’emittente la carta oppongono rifiuti o
frappongono ostacoli a stornare dal conto del titolare della carta
rubata o smarrita gli addebiti conseguenti al suo utilizzo fraudolento.
Tutti
i giorni constatiamo che i controlli fatti nei negozi e supermercati
quando paghiamo con carta di credito si limitano al passaggio nel
validatore telefonico, con cui si accerta che , a quel momento,
essa non risulta rubata, smarrita, bloccata ed ha ancora disponibilità.
Dopo di chè ci viene restituita, prima ancora che abbiamo
firmato l’ordine di pagamento, senza alcun controllo della
firma. Così come non ci è mai capitato di assistere
alla richiesta di un documento d’identità all’esibitore,
anche quando l’importo pagato con la carta è rilevante.
Probabilmente
questi controlli, che pure sono previsti dalle convenzioni che sottoscrivono
i commercianti che accettano la carta di credito, comportano un
impegno di tempo che non sono disposti a sopportare e che andrebbe
ad aggiungersi alla commissione che devono retrocedere all’emittente.
Avranno avuto adeguate manleve, in proposito, con apposite coperture
assicurative.
E’
constatato che, quando si pretende lo storno degli ordini di pagamento
a firma falsa o apocrifa ci si sente frapporre le scuse più
incredibili ed inaccettabili: dalla tardività della denuncia
di furto o smarrimento(ancorché fatta appena ci se ne accorge),
alla custodia non accurata e diligente della carta, che sarebbe
all’origine dello smarrimento o del furto, o anche la necessità
di ritrovare la carta per potere dimostrare che la sottoscrizione
dei voucher non è autografa, come se la banca non avesse
altri esemplari della firma del titolare.
Si
vuole in tutti i modi evitare di riaddebitare al commerciante, che
ha incautamente accettato la carta, gli ordini di pagamento versati
in conto; e questo malgrado sia chiaramente previsto dalla convenzione,
quando la firma non è autografa.
Noi
riteniamo, invece, che se si stornassero senza deroghe i documenti
con firma falsa, si indurrebbero controlli più attenti, nell’interesse
di tutti.
Non
può passare inosservata la circostanza che, nel giro di poche
ore dal furto o smarrimento, prima ancora che il titolare se ne
renda conto e blocchi la carta, il malvivente riesca ad utilizzarla
al limite dello spendibile, prosciugandone ogni disponibilità.
In
questo quadro, dobbiamo constatare con favore che l’Ombudsman
bancario, con un indirizzo costante da anni, emette pareri in netto
contrasto con gli atteggiamenti di alcune banche ed emittenti carte
lamentati sopra.
Ancora
di recente, pronunciandosi su un reclamo proposto da un utente,
con l’assistenza dell’Adiconsum di Alessandria, il quale
si era accorto ed aveva denunciato il furto della carta due giorni
dopo averlo subito – e, nel frattempo, il ladro l’aveva
utilizzata per oltre 2 milioni di lire – ha riaffermato che
“Poiché sulle memorie di spesa sono apposte firme che,
oltre ad essere diverse fra loro, appaiono chiaramente difformi
da quella della ricorrente, quale risulta dalla documentazione agli
atti, il Collegio non ritiene opponibili alla ricorrente le operazioni
in contestazione, dal momento che gli ordini di pagamento non sono
riconducibili alla stessa.
In
considerazione di quanto precede, il Collegio dichiara la banca
tenuta……a stornare con buona valuta tutti i pagamenti
in contestazione.”
Chi
avesse la disavventura di smarrire o di essere derubato della carta
di credito, si attivi immediatamente per la denuncia ed il blocco;
se poi avrà problemi a fare stornare gli utilizzi fraudolenti,
potrà trovare migliore ascolto presso l’Ombudsman bancario.
Per
completezza d’informazione occorre ricordare la raccomandazione
U.E. agli emittenti delle carte, di limitare a 150 € - salvo
i casi di dolo o colpa grave – l’addebito al titolare
della carta smarrita o rubata per utilizzi fraudolenti anteriori
al la denuncia e blocco della stessa. Qualche emittente ha autonomamente
fissato, per alcun tipologie di carte, un limite ancora più
contenuto.
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