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DIFENDIAMO
LA TREDICESIMA
Su
tutti i beni acquistati vige la garanzia di legge di due anni
Da
due anni vige una nuova e più ampia garanzia nella compravendita dei beni di
consumo, che copre non soltanto il malfunzionamento, ma la conformità del
prodotto. Una garanzia che resta però sconosciuta alla maggior parte dei
consumatori. Ne ricordiamo in breve gli aspetti essenziali.
Esistono
due tipi di garanzie:
1.
la garanzia legale. È
prevista dalla legge e si applica a tutte le fattispecie di
compravendita;
2.
la garanzia commerciale. È la
garanzia di buon funzionamento. A differenza della garanzia legale, questa non
opera automaticamente, ma solo ove prevista nel contratto d’acquisto.
Cosa
dice la legge
·
Il venditore è responsabile per qualsiasi difetto di conformità
esistente al momento della consegna del bene;
·
la garanzia legale opera per un periodo di due anni dalla consegna del
bene;
·
l’acquirente deve comunicare al venditore l’esistenza del vizio o del
difetto o di una non conformità entro due mesi dalla data in cui si è scoperto
il difetto;
·
in caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino
della conformità del bene mediante: riparazione o sostituzione riduzione del
prezzo o risoluzione del contratto il che implica la restituzione di quanto
pagato;
·
le riparazioni e le sostituzioni devono essere effettuate senza spese da
parte dell’acquirente, entro un congruo termine dalla richiesta, e non devono
arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del
bene acquistato;
·
anche nell’acquisto di beni usati (autovettura) la garanzia è in linea
di massima di due anni. Non può comunque essere inferiore ad un anno.
Cosa
fare se si acquista un bene e ci si accorge, dopo alcuni giorni
che non funziona o non ha le qualità
promesse
ü
È necessario comunicare subito al venditore (e comunque entro due mesi
dalla scoperta) l’esistenza dei vizi del bene. Di tale comunicazione se ne
deve poter dare la prova, quindi a meno che il venditore non riconosca i vizi,
è sempre meglio inviargli una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
nella quale si descrivono i difetti del bene e contestualmente si chiede uno dei
rimedi previsti, ovverosia la riparazione o la sostituzione.
Cosa
fare se il venditore consiglia l’acquirente
di rivolgersi al centro di assistenza per la riparazione
ü
L’acquirente deve comunica al venditore che è suo onere provvedere
alla riparazione del bene e quindi portarlo al centro di assistenza. Chi ha
acquistato un bene difettoso deve riportarlo al venditore ed ottenere il bene
riparato. Se ciò non è possibile il venditore è tenuto a sostituire il bene.
Cosa
fare se il tecnico inviato dal venditore a casa dell’acquirente per la
riparazione
chiede delle somme per la mano d’opera o per il costo dei pezzi di ricambio
ü
L’acquirente non deve versare alcuna somma. Nulla è dovuto al tecnico
in quanto tutte le spese relative alla riparazione o sostituzione sono a carico
del venditore.
Alcuni
consigli utili
·
Conservare per due anni dall’acquisto del bene lo scontrino: servirà
per far valere la garanzia, sia legale che commerciale;
·
fotocopiare lo scontrino relativo all’acquisto, poiché potrebbe
sbiadire;
·
non intervenire mai personalmente o con tecnici di fiducia sul bene
difettoso per cercare di ripararlo, ma rivolgersi solo al venditore;
·
comunicare
subito al venditore i vizi del bene.
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