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DIFENDIAMO LA TREDICESIMA

Su tutti i beni acquistati vige la garanzia di legge di due anni

 

Da due anni vige una nuova e più ampia garanzia nella compravendita dei beni di consumo, che copre non soltanto il malfunzionamento, ma la conformità del prodotto. Una garanzia che resta però sconosciuta alla maggior parte dei consumatori. Ne ricordiamo in breve gli aspetti essenziali.

 

Esistono due tipi di garanzie:

1.       la garanzia legale. È  prevista dalla legge e si applica a tutte le fattispecie di compravendita;

2.       la garanzia commerciale. È la garanzia di buon funzionamento. A differenza della garanzia legale, questa non opera automaticamente, ma solo ove prevista nel contratto d’acquisto.

 

Cosa dice la legge

·        Il venditore è responsabile per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene;

·        la garanzia legale opera per un periodo di due anni dalla consegna del bene;

·        l’acquirente deve comunicare al venditore l’esistenza del vizio o del difetto o di una non conformità entro due mesi dalla data in cui si è scoperto il difetto;

·        in caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del bene mediante: riparazione o sostituzione riduzione del prezzo o risoluzione del contratto il che implica la restituzione di quanto pagato;

·        le riparazioni e le sostituzioni devono essere effettuate senza spese da parte dell’acquirente, entro un congruo termine dalla richiesta, e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene acquistato;

·        anche nell’acquisto di beni usati (autovettura) la garanzia è in linea di massima di due anni. Non può comunque essere inferiore ad un anno.

 

Cosa fare se si acquista un bene e ci si accorge, dopo alcuni giorni
 che non funziona o non ha le qualità promesse

ü      È necessario comunicare subito al venditore (e comunque entro due mesi dalla scoperta) l’esistenza dei vizi del bene. Di tale comunicazione se ne deve poter dare la prova, quindi a meno che il venditore non riconosca i vizi, è sempre meglio inviargli una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale si descrivono i difetti del bene e contestualmente si chiede uno dei rimedi previsti, ovverosia la riparazione o la sostituzione.

 

Cosa fare se il venditore consiglia l’acquirente
di rivolgersi al centro di assistenza per la riparazione

ü      L’acquirente deve comunica al venditore che è suo onere provvedere alla riparazione del bene e quindi portarlo al centro di assistenza. Chi ha acquistato un bene difettoso deve riportarlo al venditore ed ottenere il bene riparato. Se ciò non è possibile il venditore è tenuto a sostituire il bene.

 

Cosa fare se il tecnico inviato dal venditore a casa dell’acquirente per la riparazione
chiede delle somme per la mano d’opera o per il costo dei pezzi di ricambio

 

ü      L’acquirente non deve versare alcuna somma. Nulla è dovuto al tecnico in quanto tutte le spese relative alla riparazione o sostituzione sono a carico del venditore.

 

Alcuni consigli utili

·        Conservare per due anni dall’acquisto del bene lo scontrino: servirà per far valere la garanzia, sia legale che commerciale;

·        fotocopiare lo scontrino relativo all’acquisto, poiché potrebbe sbiadire;

·        non intervenire mai personalmente o con tecnici di fiducia sul bene difettoso per cercare di ripararlo, ma rivolgersi solo al venditore;

·        comunicare subito al venditore i vizi del bene.