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MULTE:
più difficile il ricorso al Giudice di Pace
La
Modifica è stata introdotta della legge 108-2003 n° 214
(modifiche al nuovo codice della strada).
La
suddetta legge ha fra l’altro novellato l’art. 204 bis
fornendo una nuova formulazione dell’art. 204 del C.d.S. che
prevede un diverso iter burocratico da seguire per la presentazione
del ricorso al Giudice di Pace, che deve avvenire entro 60 giorni
dalla data di contestazione o di notificazione presso la cancelleria
versando altresì, pena l’inammissibilità del
ricorso, una somma pari alla metà del massimo applicabile
della sanzione. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso,
viene restituita al ricorrente.
In
caso di rigetto del ricorso, il Giudice di Pace, nella determinazione
dell’importo della sanzione, assegna, con sentenza immediatamente
eseguibile, all’amministrazione cui appartiene l’organo
accertatore (comune, polizia stradale ecc.), la somma determinata,
autorizzandone il prelievo della cauzione versata dal ricorrente;
l’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore
provvede a destinare detta somma come previsto dall’art. 208.
L’eventuale somma residua viene restituita al ricorrente.
Il
Ministero della Giustizia con la circolare del 13-08-2003 ha precisato
le modalità di versamento della cauzione, ricordando che
ai sensi dell’art. 4 del R.D. 10 marzo 1910 n° 149, tutt’ora
in vigore, le cancellerie non possono in alcun modo ricevere versamenti
in denaro, questi debbono essere effettuati su un LIBRETTO DI DEPOSITO
GIUDIZIARIO presso un ufficio postale autorizzato, senza alcun onere
a carico del ricorrente.
Detto
libretto di deposito intestato al ricorrente da allegare al ricorso
deve riportare come causale la natura del versamento (cauzione),
gli estremi (data e numero) del verbale di accertamento contro cui
si ricorre e l’indicazione dell’autorità che
ha stilato il verbale (vigile urbano, agente di pubblica sicurezza,
ausiliario del traffico ecc.).
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