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MULTE: più difficile il ricorso al Giudice di Pace

La Modifica è stata introdotta della legge 108-2003 n° 214 (modifiche al nuovo codice della strada).

La suddetta legge ha fra l’altro novellato l’art. 204 bis fornendo una nuova formulazione dell’art. 204 del C.d.S. che prevede un diverso iter burocratico da seguire per la presentazione del ricorso al Giudice di Pace, che deve avvenire entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione presso la cancelleria versando altresì, pena l’inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo applicabile della sanzione. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, viene restituita al ricorrente.

In caso di rigetto del ricorso, il Giudice di Pace, nella determinazione dell’importo della sanzione, assegna, con sentenza immediatamente eseguibile, all’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore (comune, polizia stradale ecc.), la somma determinata, autorizzandone il prelievo della cauzione versata dal ricorrente; l’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore provvede a destinare detta somma come previsto dall’art. 208. L’eventuale somma residua viene restituita al ricorrente.

Il Ministero della Giustizia con la circolare del 13-08-2003 ha precisato le modalità di versamento della cauzione, ricordando che ai sensi dell’art. 4 del R.D. 10 marzo 1910 n° 149, tutt’ora in vigore, le cancellerie non possono in alcun modo ricevere versamenti in denaro, questi debbono essere effettuati su un LIBRETTO DI DEPOSITO GIUDIZIARIO presso un ufficio postale autorizzato, senza alcun onere a carico del ricorrente.

Detto libretto di deposito intestato al ricorrente da allegare al ricorso deve riportare come causale la natura del versamento (cauzione), gli estremi (data e numero) del verbale di accertamento contro cui si ricorre e l’indicazione dell’autorità che ha stilato il verbale (vigile urbano, agente di pubblica sicurezza, ausiliario del traffico ecc.).