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Mutui
di scopo: il Giudice di Pace di Valenza condanna la finanziaria
allo scioglimento del contratto
Il
Giudice di Pace di Valenza, chiamato a decidere sul ricorso che
il signor X che, per pagarsi un corso professionale aveva dovuto
richiedere un prestito ad una società finanziaria, ha dichiarato
il ricorrente non tenuto al rimborso del prestito, in quanto contratto
per il pagamento di una prestazione che non era stata integralmente
adempiuta.
In
effetti, il corso non era mai andato oltre l’invio di testi
e dispense di autoformazione, senza lo svolgimento di alcuna lezione
teorica o pratica.
Nella
sua sentenza, il Giudice di Pace ha dichiarato il ricorrente non
tenuto a pagare le rate a scadere, disponendo altresì la
restituzione di quelle già pagate; ha altresì riconosciuto
il diritto della società finanziaria a recuperare quanto
anticipato alla ditta inadempiente.
La
decisione del Giudice di Pace di Valenza si segnala per almeno due
motivi. Da un lato la conferma di un indirizzo tracciato dalla Corte
di Cassazione, secondo la quale il prestito ottenuto per uno scopo
ben determinato segue la sorte del contratto per cui era stato richiesto.
Il secondo, più rilevante, è che il principio è
stato applicato per un prestito ottenuto per pagare il corso del
figlio dal padre: così aveva voluto la finanziaria, nel timore
che il figlio – che avrebbe dovuto frequentare il corso professionale
– essendo disoccupato, non disponesse dei mezzi necessari
a pagare le rate.
All’Adiconsum,
l’associazione difesa consumatori che ha sostenuto col proprio
legale avv. Cassano l’azione del ricorrente, non nascondono
la soddisfazione per l’esito della vertenza; non solo per
aver visto riconosciute le buone ragioni del proprio associato,
ma anche nella speranza che, confermandosi questo indirizzo giurisprudenziale
sul cosidetto mutuo di scopo, le società finanziarie si decidano
a selezionare più rigorosamente le aziende che loro si appoggiano
per fare finanziare le loro prestazioni, sovente immaginarie. La
frequenza con cui i consumatori vengono raggirati con offerte di
beni o servizi con comode facilitazioni di pagamento, che poi non
verranno mai consegnati o eseguiti per la scomparsa della ditta
offerente è in buona parte dovuta al fatto che costoro ottengono
immediatamente dalla finanziaria la disponibilità della somma
che il consumatore si è impegnato a rimborsare a rate; cosicchè,
se la ditta scompare ed il bene non viene consegnato, a lui rimane
sempre l’obbligo di restituire il prestito. Ovvero di agire
in giudizio.
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