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BANCHE
Sottoscritto il protocollo Abi-associazioni consumatori
Per il
variabile e per i misti: dall'attuale penale 1-3% per i mutui
a tasso variabile si scende allo 0,50%, per diventare nulle negli
ultimi due anni
per
il fisso: dall'attuale penale 3-5% si scende allo 0,50% se
stipulato prima del 2001;
all'1,90-1,50% se acceso dopo il 2001. Nulle negli ultimi due anni.
Per
anni le associazioni consumatori hanno contestato duramente le
eccessive penalità per l'estinzione anticipata del mutuo e la
difficoltà a trasferire il mutuo da una banca ad un'altra.
Finalmente qualcosa è cambiato. Il Governo con il decreto (7/07) e il
Parlamento con la legge (40/07)
hanno stabilito per i mutui prima casa sottoscritti dopo il 2 febbraio 2007 e
per gli altri mutui accesi dopo il 3 aprile 2007 il costo zero nel caso di
estinzione anticipata unitamente al costo zero
per la cancellazione dell'ipoteca a fine mutuo.
Per i mutui stipulati
precedentemente, come si ricorderà, la legge
rinviava la definizione delle penalità ad un accordo tra
associazioni consumatori e Abi. l'Accordo è stato realizzato oggi 2
maggio alla vigilia del termine
stabilito dalla legge.
L'accordo interessa 3,5 milioni di mutui accesi tramite banche e
altri soggetti che offrono mutui, anche se coloro che effettivamente
ricorrono all'estinzione anticipata sono una minoranza (il 5-7% del
totale).
Che cosa prevede l'accordo e quali i vantaggi per le famiglie e per
i professionisti:
A) per i mutui stipulati prima
del 1° gennaio 2001
Sono questi i mutui che possono
essere maggiormente interessati da una
possibile estinzione anticipata,
poiché i tassi d'interesse praticati
sono ancora all'8%.
L'accordo prevede per tutti questi mutui siano essi a tasso fisso, a tasso
variabile, a tasso misto che la nuova penalità massima non potrà più superare
lo 0,50%. inoltre nel caso in cui il mutuo sia
prossimo alla scadenza per il terz'ultimo anno la penalità scende
allo 0,20 e per gli ultimi due anni non è prevista alcuna penalità.
E' prevista inoltre una clausola di salvaguardia che prevede per
quei casi che già oggi sono al di
sotto dello 0,50% una riduzione comunque
dello 0,20% nel caso di tasso fisso e zero nel caso di
mutuo a tasso variabile.
B) per i mutui stipulati dopo il
1° gennaio 2001
Per
questi mutui più recenti l'accordo prevede che per i mutui a
tasso variabile e quelli a tasso
misto restano le condizioni precedenti
e cioè dello 0,50%-0,20% e 0% per gli ultimi due anni,
così come permane la clausola di salvaguardia.
Per i mutui a tasso fisso la penalità viene ridotta all'1,90% nel
caso in cui l'estinzione anticipata avvenga nella prima metà di
durata del mutuo, che scende all'1,50% per la seconda metà del
mutuo.
Inoltre anche per questi nel terz'ultimo anno la penalità scende
allo 0,20% ed è a costo zero per gli ultimi due anni.
Per i soli mutui a tasso fisso accesi dopo il 2000 con una penale
pari o superiore all'1,25% la clausola di salvaguardia è dello
0,25%. Per i mutui con penale inferiore all'1,25% la clausola di
salvaguardia è dello 0,15% come per tutti i mutui a tasso variabile.
Per essere più espliciti: nel caso
in cui il contratto di mutuo fosse
già all'1,90% viene applicata
comunque una riduzione dello 0,25%.
Pertanto la penale sarà dell'1,65%.
Sono state trovate soluzioni che
tengono anche della specificità della
provincia di Bolzano
allegato:
TABELLA ESEMPLIFICATIVA DELLE PENALI
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