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TRASPORTO AEREO: diritto al rimborso per i disagi da trasporto aereo

Ancora una volta centinaia di passeggeri costretti a ritardi nel
rientro dalle vacanze, con gravi danni nelle attività professionali, nel
lavoro, oltre ai disagi in aeroporto. E' importante conoscere quali
sono le possibilità di risarcimento. La legge prevede che il
risarcimento tocca al tour operator che ha organizzato il viaggio, o in
caso di viaggio diretto, al vettore responsabile del viaggio aereo.

In caso di negato imbarco o di cancellazione di volo:
la compagnia deve offrire al consumatore assistenza e risarcimento per
i danni. La compagnia deve inoltre consentire la scelta fra il rimborso
del biglietto e un'altra forma di trasporto fino alla destinazione
finale, deve comunque provvedere a pasti, bevande,sistemazione in
albergo e servizi di comunicazione (telefono/fax).

Modalità di protezione-compensazione pecuniaria
La compensazione pecuniaria prevista ammonta a:
250,00 euro per le tratte aeree fino a 1.500 km;
400.00 euo per le tratte aeree intracomunictarie superiori a 1.500 km e
per tutte le altre tratte aeree comprese tra i 1.500 e i 3.500 km;
600,00 euro per le tratte aeree superiori ai 3.500 km al di fuori
dell'Unione europea.

Ritardo del volo
In base al ritardo che si verifica è previsto un diverso trattamento
che la compagnia deve offrire al consumatore.
ritardo di almeno due ore per voli uguali o inferiori a 1.500 km;
ritardo di almeno tre ore per voli superiori a 1.500 km all'interno
della UE e per altri voli tra 1.500 e 3.500 km al di fuori dell'Unione
europea.
La compagnia deve provvedere a pasti e bevande ed alla sistemazione in
albergo, oltre ai servizi di comunicazione.
In caso invece di ritardo di almeno 5 ore la compagnia è tenuta ad
offrire anche il rimborso del biglietto.