|
ISTRUZIONI |
Conoscere
e difendere i nostri diritti: "LE SCHEDE" di Adiconsum
Piemonte, facili da consultare |
Per
“Vacanze tutto compreso” si
intende la combinazione prefissata di almeno due tra i servizi di
trasporto, alloggio, altri servizi turistici non meramente accessori
ad essi, per una durata non inferiore a 24 ore, venduta ad un prezzo
forfettario, ancorchè i servizi vengano fatturati separatamente:
esse sono disciplinate dal D.Lgs. 111/1995. Da tale normativa sono
espressamente esclusi i pacchetti offerti da operatori abusivi.
L’opuscolo
informativo (dèpliant, catalogo) deve considerarsi contenuto
del contratto d’acquisto giacchè l’utente tramite
esso deve conoscere effettivamente e da subito tutti gli aspetti
essenziali delle prestazioni. Il termine entro il quale il consumatore
dovrebbe essere informato dell’annullamento del programma
per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti è
fissato in venti gg prima della partenza.
Le
ipotesi di recesso previste sono due: il recesso cd giustificato,
per un fatto sopraggiunto e non imputabile al consumatore (in tal
caso il venditore restituisce la somma percepita senza ulteriori
conseguenze); il recesso ingiustificato (in tal caso il venditore
può trattenere una somma che in ogni caso non può
superare il 25 % del prezzo complessivo); vi è poi il recesso
previsto a seguito di modifiche unilateralmente apportate al programma
o al prezzo dal venditore.
Si
tenga inoltre presente che il prezzo non può essere variato
nei 20 gg precedenti alla partenza, e che, anche prima, il prezzo
può aumentare solo in considerazione di aumento dei costi
del servizio offerto: comunque non potrà mai aumentare di
una percentuale superiore al 10 %. Fondamentale è poi il
diritto di reclamo di cui all’art. 19 del D.Lgs. suddetto:
esso va inoltrato con racc. r/r entro e non oltre 10 gg lavorativi
dalla data del rientro presso la località di partenza
|